Definizioni utili per la comprensione di “bene culturale”
Sfruttando Wikipedia, ecco qualche rimando a definizioni di cui si è parlato nella prima lezione:
Definizione di bene: 1 – economia / 2 – diritto / 3 – etica
Definizione di patrimonio (economia + diritto)
Definizione di civiltà
Definizione antropologica di “cultura”
Ecco la definizione di cultura fornita nel 1871 da Edward Tylor:
La cultura, o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell’insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo come membro di una società *
* da: Edward Burnett Tylor, Primitive culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, Murray, London 1871. Trad it. parz. in: Pietro Rossi (a cura di), Il concetto di cultura, Einaudi, Torino 1970.
Definizioni istituzionali di “beni culturali”
Estratto dalla Convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (1954):
Art. 1 Definizione dei beni culturali
Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario:
a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; i siti archeologici; i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d’arte; i manoscritti, libri e altri oggetti d’interesse artistico, storico o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni dei beni sopra definiti;
b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al comma a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali mobili definiti al comma a);
c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai commi a) e b), detti “centri monumentali”.
Testo integrale dell’art. 148 del D.Lgs. 112/98.
DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) “beni culturali”, quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;
b) “beni ambientali”, quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell’ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
c) “tutela”, ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
d) “gestione”, ogni attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;
e) “valorizzazione”, ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e a incrementarne la fruizione;
f) “attività culturali”, quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte;
g) “promozione”, ogni attivita’ diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.
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