ECONOMIA E GESTIONE DEI BENI CULTURALI a.a. 2008-2009

Definizioni utili per la comprensione di “bene culturale”

Posted in lezione 01 by dario villa on 23/02/2009

Sfruttando Wikipedia, ecco qualche rimando a definizioni di cui si è parlato nella prima lezione:

Definizione di bene: 1 – economia / 2 – diritto / 3 – etica

Definizione di patrimonio (economia + diritto)

Definizione di civiltà

Definizione antropologica di “cultura”

Posted in lezione 01 by dario villa on 22/02/2009

Ecco la definizione  di cultura fornita nel 1871 da Edward Tylor:

La cultura, o civiltà, intesa nel suo ampio senso etnografico, è quell’insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo come membro di una società *

* da: Edward Burnett Tylor, Primitive culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, Murray, London 1871. Trad it. parz. in: Pietro Rossi (a cura di), Il concetto di cultura, Einaudi, Torino 1970.

Definizioni istituzionali di “beni culturali”

Posted in lezione 01 by dario villa on 22/02/2009

Estratto dalla Convenzione dell’Aja per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (1954):

Art. 1 Definizione dei beni culturali
Ai fini della presente Convenzione, sono considerati beni culturali, prescindendo dalla loro origine o dal loro proprietario:
a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; i siti archeologici; i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d’arte; i manoscritti, libri e altri oggetti d’interesse artistico, storico o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni dei beni sopra definiti;
b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al comma a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali mobili definiti al comma a);
c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai commi a) e b), detti “centri monumentali”.

Testo integrale dell’art. 148 del D.Lgs. 112/98.

DEFINIZIONI
1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:
a) “beni culturali”, quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;
b) “beni ambientali”, quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell’ambiente nei suoi valori naturali o culturali;
c) “tutela”, ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;
d) “gestione”, ogni attività diretta, mediante l’organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;
e) “valorizzazione”, ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e a incrementarne la fruizione;
f) “attività culturali”, quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell’arte;
g) “promozione”, ogni attivita’ diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali.